Sussidio per figli disabili (FONDO ESAURITO)
Erogazione di un contributo quale concorso spese per l'assistenza al figlio stesso.
Ammontare del contributo
Si tratta di un contributo di 600,00 euro lordi annui.
L’erogazione del sussidio è prevista per uno solo dei genitori.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La richiesta di concessione deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno utilizzando il modulo appositamente predisposto con le relative istruzioni, e inviata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- Richiesta online
- E-mail all'indirizzo sussidi@ebt.ve.it
- Raccomandata a/r
- Fax 0415093085
Non verranno accettate richieste presentate a mano.
Modalità di pagamento tramite Bonifico Bancario.
Requisiti del servizio
Servizio destinato esclusivamente ai dipendenti in regola con la contribuzione all’Ente che possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione
L’accesso al contributo è riservato esclusivamente ai nati con i requisiti previsti dalla legge 104 del '92.
Modulistica e documenti da allegare
- Stato di famiglia aggiornato in esenzione da bollo o Stato di famiglia in autocertificazione con allegate fotocopie della carta di identità del richiedente;
- certificato medico rilasciata da Ente pubblico;
- copia ultime 3 buste paga.
Condizioni
Tutti i sussidi saranno erogati:
- ai lavoratori dipendenti in regola con la contribuzione all’EBT provincia di Venezia;
- compatibilmente con la disponibilità di fondi;
- in caso di richieste eccedenti la disponibilità delle risorse, a parità di data di presentazione avranno la precedenza i lavoratori con maggiore anzianità contributiva all’Ente.
Si precisa che:
- domande incomplete o comunque non rispondenti ai requisiti verranno respinte;
- qualora le risorse stanziate dovessero esaurirsi senza evadere tutte le richieste, l’Ente a proprio insindacabile giudizio e valutate le disponibilità del Bilancio d’esercizio, potrà deliberare ulteriori eventuali stanziamenti;
- per l’accoglimento della domanda farà fede la data del timbro postale.
ALL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE NON VERRANNO CORRISPOSTE ULTERIORI RICHIESTE.